Regio decreto 1103/1882
Art. 99 — Alle spese d'ufficio delle cancellerie giudiziarie si provvede col fondo assegnato di anno in anno a ciascun …
Art. 99. Alle spese d'ufficio delle cancellerie giudiziarie si provvede col fondo assegnato di anno in anno a ciascun Collegio ed a ciascuna Pretura, mediante Regio decreto. Con questo fondo si deve sopperire a tutte le spese indicate negli articoli 141 del regolamento generale giudiziario e 42 del regolamento approvato col Regio decreto del 5 dicembre 1878, numero 4640 (Serie 2ª).
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