Regio decreto 1103/1882
Art. 100 — Entro il mese di settembre di ciascun anno il pretore in unione al cancelliere forma il preventivo delle spes…
Art. 100. Entro il mese di settembre di ciascun anno il pretore in unione al cancelliere forma il preventivo delle spese occorrenti al proprio ufficio per l'anno susseguente e lo trasmette al procuratore del Re. Entro i primi dieci giorni di ottobre una Commissione composta del presidente, del procuratore del Re, e del cancelliere del Tribunale esamina i preventivi delle Preture, e fa le osservazioni e le proposte di riduzione o di aumento che crede del caso. Tutti i preventivi suindicati sono trasmessi nei primi quindici giorni di ottobre alla Procura generale presso la Corte d'appello, la quale li riassume in apposito prospetto, e li invia al Ministero prima della fine dell'anzidetto mese, colle sue osservazioni e proposte fatte di concerto col primo presidente. I preventivi per i Tribunali civili e correzionali e per le Corti sono formati in assemblea generale, con intervento del Pubblico Ministero e del cancelliere, che ha voto deliberativo, e sono trasmessi per via gerarchica al Ministero di Grazia e Giustizia entro il mese di ottobre. Per i Tribunali di commercio il preventivo e' fatto dal presidente in unione al cancelliere, e trasmesso pure per via gerarchica al Ministero.
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