Regio decreto 1103/1882
Art. 82 — La Direzione generale delle poste tiene un duplicato del conto corrente fra i suoi uffici e le singole cancel…
Art. 82. La Direzione generale delle poste tiene un duplicato del conto corrente fra i suoi uffici e le singole cancellerie e vi accredita i depositi che le sono partecipati giusta quanto e' disposto nell'articolo 81. Essa conferma immediatamente ogni deposito indirizzando al cancelliere apposita dichiarazione, secondo la disposizione dell'articolo 14 del regolamento approvato col Regio decreto del 9 dicembre 1875, numero 2810 (Serie 2ª). I cancellieri devono, sotto la propria responsabilita', reclamare le dichiarazioni mancanti e respingere le irregolari nei tempi e nei modi prescritti negli articoli 15 e 16 di detto regolamento.
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