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Regio decreto 1103/1882

Art. 81 — Gli uffici di posta rilasciano ricevuta, da staccarsi da apposito libro a matrice, dei depositi che ricevono …

ELI /it/regio-decreto/1882/12/10/1103/art/81parte di Regio decreto 1103/1882
Art. 81. Gli uffici di posta rilasciano ricevuta, da staccarsi da apposito libro a matrice, dei depositi che ricevono tanto se fatti dai cancellieri, quanto se fatti dalle parti. Queste debbono consegnare subito tali ricevute alla cancelleria perche' il deposito sia inscritto nel relativo registro. Se i depositi sono fatti dai cancellieri, questi devono contemporaneamente esibire il libretto di conto corrente all'ufficio di posta, il quale inserire i depositi stessi tanto nel libretto esibito dal cancelliere, quanto nel proprio. Se sono fatti direttamente dalle parti, l'ufficio di pasta li inscrive soltanto nel libretto proprio, salvo ad aggiungerli in quello del cancelliere quando viene presentato per la inscrizione di deposito da lui direttamente fatto, oppure quando lo presenti per il riscontro di cui nell'articolo 89. L'ufficio postale deve partecipare immediatamente ciascun deposito alla Direzione generale con apposito vaglia.

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