Regio decreto 1103/1882
Art. 48 — I cancellieri devono spedire le copie richieste d'ufficio nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato pe…
Art. 48. I cancellieri devono spedire le copie richieste d'ufficio nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato per uso amministrativo. La richiesta pero' deve sempre essere fatta dal capo della Amministrazione centrale o provinciale e limitata ad una sola copia per ogni atto, e non puo' essere ripetuta, salvo quanto e' disposto nell'articolo 117 della legge di registro.
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