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Regio decreto 1103/1882

Art. 47 — Nessuna copia autentica, nessun certificato od estratto di atti in materia penale puo' spedirsi senza previa …

ELI /it/regio-decreto/1882/12/10/1103/art/47parte di Regio decreto 1103/1882
Art. 47. Nessuna copia autentica, nessun certificato od estratto di atti in materia penale puo' spedirsi senza previa autorizzazione del Pubblico Ministero, fatta eccezione poi casi in cui tale autorizzazione e' dalla legge riservata al presidente, al Collegio, od al pretore. La domanda e' scritta sopra carta bollata da centesimi 50, e le copie autentiche, i certificati, o gli estratti sono fatti sopra carta col bollo prescritto dalla legge 29 giugno 1882. Sono eccettuate le copie delle sentenze in seguito a dibattimento, le quali possono essere spedite senza preventiva autorizzazione; queste pero' prima di essere consegnate alla parte richiedente devono essere presentate pel visto al Pubblico Ministero od al pretore. Il visto si appone da essi colla data e col bello d'ufficio. Per le visioni si osserva quanto e' disposto nell'articolo 50 del presente regolamento.

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