Regio decreto 1103/1882
Art. 4 — Gli originali e le copie di tutti gli atti indicati nell'articolo 3 della legge 29 giugno 1882, si fanno sull…
Art. 4. Gli originali e le copie di tutti gli atti indicati nell'articolo 3 della legge 29 giugno 1882, si fanno sulla carta col bollo da due o da tre lire, secondo la distinzione stabilita nello stesso articolo, salve le eccezioni seguenti:
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