Regio decreto 1103/1882
Art. 3 — La carta indicata nel precedente articolo e' posta in vendita per mezzo di distributori primari e secondari, …
Art. 3. La carta indicata nel precedente articolo e' posta in vendita per mezzo di distributori primari e secondari, giusta le norme da stabilirsi con R. decreto su proposta del Ministro delle Finanze. Anche i cancellieri possono essere distributori secondari, della specie di carta bollata occorrente per gli atti della cancelleria e degli uscieri.
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