Regio decreto 1103/1882
Art. 35 — I cancellieri dei Tribunali civili, oltre ai registri di cui nell'articolo 33, devono tenere: 1° Il registro …
Art. 35. I cancellieri dei Tribunali civili, oltre ai registri di cui nell'articolo 33, devono tenere: 1° Il registro delle cause civili e commerciali destinato a far fede dei depositi, delle inscrizioni a ruolo, e degli altri adempimenti prescritti dagli articoli 158, 159, 166, 173, 390, 393, 394 e 395 del Codice di procedura civile, nonche' delle delegazioni, distribuzioni ai magistrati, e delle restituzioni degli atti alle parti (Mod. n.14); fatta facolta' al presidente di autorizzare che si tenga un registro separato per le delegazioni, distribuzioni e restituzioni in quelle cancellerie di Tribunale o Corte nelle quali cio' fosse assolutamente richiesto dalle esigenze del servizio; 2° Il ruolo di udienza di cui nell'articolo 226 del regolamento generale giudiziario; 3° Il luglio di udienza giusta l'articolo 248 del regolamento predetto; 4° Il registro delle presentazioni e delle restituzioni dei ricorsi (Mod. n. 15); 5° Il registro delle domande di collocazione, a dei giudizi di graduazione e di purgazione delle ipoteche (Mod. n. 16); 6° Il registro per gli estratti delle sentenze d'interdizione o di inabilitazione (Mod. n. 17); Conservano inseriti in distinti volumi: a) Le sentenze in cause civili e commerciali, e quelle d'interdizione e di inabilitazione; b) Gli originali ricorsi coi relativi provvedimenti; c) Le copie dei ricorsi e dei provvedimenti di cui nell'art. 50 del Codice procedura civile, quando non se ne debbano conservare gli originali; d) I processi verbali e tutti gli atti istruttorii di giurisdizione contenziosa; e) Gli atti ed i provvedimenti originali in materie diverse dalle suindicate, fra cui le sentenze di ricusazione, ed i decreti di speciale competenza del presidente; f) Le sentenze di deliberamento; g) I giudizi di vendita e quelli di graduazione di cui nell'articolo 236 del regolamento generale giudiziario; h) Le copie delle sentenze dalle Corti di cassazione, giusta l'articolo 548 del Codice di procedura civile.
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