Regio decreto 1103/1882
Art. 34 — I cancellieri di Pretura devono tenere, oltre i registri indicati nell'articolo precedente: 1° Il registro de…
Art. 34. I cancellieri di Pretura devono tenere, oltre i registri indicati nell'articolo precedente: 1° Il registro dei processi verbali di udienza di cui nell'articolo 192, n. 1, del regolamento generale giudiziario (Mod. n. 11); 2° Il registro delle tutele dei minori o degli interdetti (Mod. n. 12); 3° Il registro delle cure degli emancipati o degli inabilitati (Mod. n. 13). Conservano cuciti in apposito volume, munito di rubrica alfabetica, i verbali di conciliazione e le sentenze, comprese quelle degli arbitri coi decreti che le rendono esecutorie.
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