Regio decreto 1103/1882
Art. 134 — La sospensione agli alunni delle cancellerie di Pretura o di Tribunale e' applicata dal presidente, o dal pro…
Art. 134. La sospensione agli alunni delle cancellerie di Pretura o di Tribunale e' applicata dal presidente, o dal procuratore del Re se sono addetti alla sua segreteria, salvo in entrambi i casi il reclamo al primo presidente della Corte d'appello, oppure al procuratore generale. Per gli alunni delle cancellerie delle Corti d'appello o di cassazione, o delle segreterie del Pubblico Ministero provvedono i rispettivi primi presidenti o procuratori generali, salvo agli interessati il reclamo al Ministro di Grazia e Giustizia. La dispensa dal servizio o la destituzione e' decretata dal primo presidente, sentito il procuratore generale, salvo reclamo al ministro predetto.
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