Regio decreto 1103/1882
Art. 133 — L'ammonizione e' applicata dal cancelliere o segretario rispettivo
Art. 133. L'ammonizione e' applicata dal cancelliere o segretario rispettivo. I medesimi possono anche applicare agli alunni la sospensione, pero' non oltre i cinque giorni, informandone rispettivamente il pretore, presidente del Tribunale o della Corte, o il procuratore del Re, o procuratore generale, ai quali l'alunno puo' presentare reclamo. Sui reclami degli alunni di cancelleria di pretura provvede il presidente del tribunale, sentito il procuratore del Re.
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