Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1103/1882Art. 133
Regio decreto 1103/1882

Art. 133 — L'ammonizione e' applicata dal cancelliere o segretario rispettivo

ELI /it/regio-decreto/1882/12/10/1103/art/133parte di Regio decreto 1103/1882
Art. 133. L'ammonizione e' applicata dal cancelliere o segretario rispettivo. I medesimi possono anche applicare agli alunni la sospensione, pero' non oltre i cinque giorni, informandone rispettivamente il pretore, presidente del Tribunale o della Corte, o il procuratore del Re, o procuratore generale, ai quali l'alunno puo' presentare reclamo. Sui reclami degli alunni di cancelleria di pretura provvede il presidente del tribunale, sentito il procuratore del Re.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1103/1882 · fonte Normattiva ↗

← Art. 132 Art. 134 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.