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Regio decreto 1103/1882

Art. 112 — La Commissione di cui nell'articolo precedente e' convocata nel piu' breve termine possibile dal primo presid…

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Art. 112. La Commissione di cui nell'articolo precedente e' convocata nel piu' breve termine possibile dal primo presidente della Corte d'appello per deliberare sul merito degli elaborati. Ogni commissario dispone di dieci voti, e s'intendono approvati quei candidati i quali ne abbiano ottenuti almeno tre quinti. Nell'assegnare i voti si tiene conto anche della calligrafia, ed a parita' e' preferito chi abbia presentati titoli di maggiori studi fatti, o di servizi pubblici eventualmente prestati. Le deliberazioni della Commissione sono raccolte in un processo verbale, ed e' formato presso la Corte d'appello un elenco degli approvati, classificandoli secondo i voti ottenuti. All'aspirante approvato nell'esame si rilascia un certificato firmato dal presidente e dal segretario della Commissione coll'indicazione del numero dei voti riportati. Chi non ha conseguita l'approvazione in tre concorsi non puo' piu' ripresentarsi.

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