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Regio decreto 1103/1882

Art. 111 — Il presidente del Comitato personalmente trasmette, in piego raccomandato, al primo presidente della Corte d'…

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Art. 111. Il presidente del Comitato personalmente trasmette, in piego raccomandato, al primo presidente della Corte d'appello gli scritti dei candidati nel giorno successivo a quello in cui seguirono gli esami. Gli elaborati sono giudicati da una Commissione presso la Corte d'appello, composta di due consiglieri designati dal primo presidente, di un funzionario del Pubblico Ministero, delegato dal procuratore generale, del presidente del Consiglio di disciplina, dei procuratori e del cancelliere della Corte d'appello, il quale disimpegna anche le funzioni di segretario delta Commissione. La presidenza della Commissione spetta al consigliere d'appello piu' anziano di grado.

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