Regio decreto 1084/1872
Art. 18 — E' riservata facolta' al Ministro della Guerra di ammettere in qualunque grado del personale civile dell'Isti…
Art. 18. E' riservata facolta' al Ministro della Guerra di ammettere in qualunque grado del personale civile dell'Istituto, e senza esami, ingegneri laureati ed artisti borghesi, nel limite pero' di uno su tre posti vacanti.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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