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Regio decreto 1084/1872

Art. 17 — Gli aiutanti geografi, i geografi ed i geografi principali, gli aiutanti topografi, i topografi ed i topograf…

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Art. 17. Gli aiutanti geografi, i geografi ed i geografi principali, gli aiutanti topografi, i topografi ed i topografi principali, per conseguire una promozione di grado o di classe, dovranno aver servito almeno due anni nel grado o nella classe inferiore. Le promozioni alle prime classi di ciascun grado saranno fatte per anzianita'. Saranno esclusi dall'avanzamento coloro che se ne rendessero immeritevoli per mala condotta o per difetto d'idoneita'.

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