Regio decreto 4708/1868
Art. 4 — I Contabili che ne sono incaricati o per ragione d'ufficio, o per delegazione speciale, dovranno provvedere s…
Art. 4. I Contabili che ne sono incaricati o per ragione d'ufficio, o per delegazione speciale, dovranno provvedere senz'alcun ritardo all'esaurimento di tutti gli incumbenti di loro competenza che sono richiesti per l'esecuzione forzata di tali sentenze. Prenderanno quindi a favore dell'Amministrazione l'opportuna iscrizione ipotecaria sui beni stabili, che dalle assunte informazioni verra' loro a risultare essere posseduti dal debitore, faranno intimare le sentenze nella forma esecutiva, e presenteranno le opportune instanze perche' si proceda da chi spetta agli altri atti di esecuzione prescritti dalla Legge. I danni per mancato introito, o per qualunque spesa pagata dall'Amministrazione, anche per semplice negligenza del Contabile, saranno rimborsati dal medesimo, senza pregiudizio delle maggiori pene, in caso di malizia o di dolo.
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