Regio decreto 4708/1868
Art. 3 — La riscossione delle pene pecuniarie e spese di giustizia, dovute in forza di sentenze dei Tribunali passate …
Art. 3. La riscossione delle pene pecuniarie e spese di giustizia, dovute in forza di sentenze dei Tribunali passate in cosa giudicata, avra' luogo secondo le norme prescritte dagli articoli 553 e seguenti del vigente Codice di procedura civile sulla esecuzione forzata.
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