Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 4708/1868Art. 3
Regio decreto 4708/1868

Art. 3 — La riscossione delle pene pecuniarie e spese di giustizia, dovute in forza di sentenze dei Tribunali passate …

ELI /it/regio-decreto/1868/11/15/4708/art/3parte di Regio decreto 4708/1868
Art. 3. La riscossione delle pene pecuniarie e spese di giustizia, dovute in forza di sentenze dei Tribunali passate in cosa giudicata, avra' luogo secondo le norme prescritte dagli articoli 553 e seguenti del vigente Codice di procedura civile sulla esecuzione forzata.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 4708/1868 · fonte Normattiva ↗

← Art. 2 Art. 4 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.