Regio decreto 4708/1868
Art. 27 — Il prodotto ricavato dalla vendita sara' erogato nel pagamento prima delle spese del giudizio penale, quando …
Art. 27. Il prodotto ricavato dalla vendita sara' erogato nel pagamento prima delle spese del giudizio penale, quando non possano conseguirsi dal condannato, in seguito dei dazi dovuti, ed il rimanente sara' ripartito a favore negl'inventori od arrestanti, a senso dei Regolamenti in vigore. Per le merci invece che guarentiscono semplicemente il dazio o le multe, dopo il pagamento di questi e delle spese, ne sara' restituito il rimanente al proprietario, o si versera' nella Cassa dei Depositi e Prestiti secondo le Leggi.
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