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Regio decreto 4708/1868

Art. 26 — Non faranno oggetto di vendita i sali ed i tabacchi nei luoghi ove esiste la privativa, ma saranno invece spe…

ELI /it/regio-decreto/1868/11/15/4708/art/26parte di Regio decreto 4708/1868
Art. 26. Non faranno oggetto di vendita i sali ed i tabacchi nei luoghi ove esiste la privativa, ma saranno invece spediti alle manifatture se trattisi di tabacchi, ed ai rispettivi magazzini se trattisi di sali. I Magazzinieri e i Direttori delle manifatture ne pagheranno pero' il prezzo a favore degli arrestanti, secondo i prezzi che saranno determinati dal Ministero delle Finanze, ed in quanto occorra, dall'Amministrazione della Regia cointeressata. Per contro i tabacchi ed i sali caduti in confisca nei luoghi ove non formino oggetto di monopolio o privativa, saranno sottoposti, per la vendita, al trattamento delle altre merci tariffate.

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