Regio decreto 4708/1868
Art. 24 — Questa vendita dovra' eseguirsi per mezzo di una pubblica licitazione, da notificarsi almeno 8 giorni prima t…
Art. 24. Questa vendita dovra' eseguirsi per mezzo di una pubblica licitazione, da notificarsi almeno 8 giorni prima tanto all'albo Municipale, come a quello dell'Ufficio doganale. Il deliberamento sara' definitivo quando concorrano almeno due oblatori, e non sara' ammesso in seguito alcun aumento. Non concorrendo i due oblatori, sara' ammessa una trattativa privata. Potranno anche le Direzioni autorizzare senza altro simili vendite a trattativa privata, quando speciali circostanze di tempo e di luogo, o la natura delle merci stesse fossero per consigliarlo. In questi casi la vendita e' comprovata per mezzo di processo verbale sottoscritto dal Contabile, dal compratore e da due testimoni. La delibera per vendita in via privata e' vincolata all'approvazione del Direttore compartimentale delle Gabelle, se il valore degli oggetti supera lire 50.
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