Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 4708/1868Art. 23
Regio decreto 4708/1868

Art. 23 — La vendita delle merci e dei mezzi di trasporto sotto semplice sequestro, prima di sentenza, si opera col per…

ELI /it/regio-decreto/1868/11/15/4708/art/23parte di Regio decreto 4708/1868
Art. 23. La vendita delle merci e dei mezzi di trasporto sotto semplice sequestro, prima di sentenza, si opera col permesso e lo intervento dell'Autorita' giudiziaria, a termini dell'art. 89 del Regolamento doganale. Le merci e mezzi di trasporto poi, di cui fosse stata gia' ordinata la confisca con sentenza dei Tribunali o con decisione amministrativa, a senso dell'art. 86 del detto Regolamento doganale, non che quelle altre, le quali, per decisione dell'Autorita' giudiziaria, costituiscano oggetto di pegno e guarentigia pel pagamento del dazio, delle multe e delle spese, saranno vendute con l'opera del Contabile che verra' a tal uopo incaricato dalla Direzione delle Gabelle o dall'Autorita' comunale.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 4708/1868 · fonte Normattiva ↗

← Art. 22 Art. 24 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.