Regio decreto 2701/1865
Art. 98 — Gli uscieri avranno dritto alla tassa di centesimi dieci per ciascuna inscrizione nel repertorio, la quale sa…
Art. 98. Gli uscieri avranno dritto alla tassa di centesimi dieci per ciascuna inscrizione nel repertorio, la quale sara' soltanto ripetibile dalle parti o dai condannati.
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