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Regio decreto 2701/1865

Art. 97 — Ogni contravvenzione all'articolo precedente sara' punita colle stesse norme stabilite dalla tariffa succitat…

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Art. 97. Ogni contravvenzione all'articolo precedente sara' punita colle stesse norme stabilite dalla tariffa succitata nel titolo 4.°, parte IV. Saranno inoltre ai medesimi applicabili le altre disposizioni degli articoli 260 e 261 di questa tariffa.

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