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Regio decreto 2701/1865

Art. 84 — Nel caso accennato nell'articolo precedente le relazioni delle significazioni delle sentenze o di altri atti …

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/84parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 84. Nel caso accennato nell'articolo precedente le relazioni delle significazioni delle sentenze o di altri atti i quali per la loro natura debbono registrarsi nella cancelleria si faranno dagli uscieri sulla copia autenticata dal cancelliere che loro sara' rimessa dal pubblico ministero o da qualunque altra parte richiedente. Quelle che si riferiscono alle cedole o decreti di citazione, mandati di comparizione, liste di testimoni, note di giurati, od altri atti aventi per oggetto l'istruzione della procedura saranno fatte dagli uscieri sugli originali. Le copie di dette sentenze ed atti, salvo quanto si e' detto nell'articolo 82 e nella prima parte dell'articolo precedente saranno fatte dagli uscieri e presentate al visto del cancelliere, il quale non dovra' apporvelo se non quando le riconosca scritte con carattere chiaro ed in modo corretto. Contravvenendo a questa prescrizione incorreranno in una pena pecuniaria da lire cinque a lire venticinque.

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