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Regio decreto 2701/1865

Art. 83 — Allorche' si trattera' di significare sentenze ed ordinanze di rinvio, atti di accusa o requisitorie del pubb…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/83parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 83. Allorche' si trattera' di significare sentenze ed ordinanze di rinvio, atti di accusa o requisitorie del pubblico ministero, liste di testimoni e note di giurati, opposizioni a sentenze, appelli o ricorsi per cui non sia stata rimessa agli uscieri la copia gia' fatta ovvero stampata, i medesimi riceveranno per ogni facciata di venticinque linee e sedici sillabe per linea il dritto di copia di centesimi quindici. La prima facciata sara' pagata come intera all'usciere qualunque sia il numero delle linee scritte, ma per l'ultima sara' osservato il disposto dall'articolo 68.

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