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Regio decreto 2701/1865

Art. 69 — Gli atti originali che saranno tassati in proporzione di scrittura, dovranno contenere almeno venticinque lin…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/69parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 69. Gli atti originali che saranno tassati in proporzione di scrittura, dovranno contenere almeno venticinque linee per facciata e sedici sillabe per linea. Il cancelliere che formera' la nota definitiva delle spese dovra' ridurre e compensare la quantita' delle linee e delle sillabe che trovansi mancanti tanto negli atti originali che nelle copie, oltre il numero stabilito. Contravvenendo a questa disposizione incorrera' nella pena pecuniaria da lire dieci a lire cinquanta, ed in caso di recidiva potra' estendersi a lire cento e non sara' mai minore di lire venticinque.

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