Regio decreto 2701/1865
Art. 68 — Allorche' gli atti e verbali enunciati ai numeri 26, 27, 38, 46, 72, 81, 82, 110, 114, 115 e 120 del ridetto …
Art. 68. Allorche' gli atti e verbali enunciati ai numeri 26, 27, 38, 46, 72, 81, 82, 110, 114, 115 e 120 del ridetto stato conterranno piu' di due facciate di scritturazione, i cancellieri esigeranno centesimi cinquanta per ogni facciata eccedente. L'ultima facciata dell'atto non sara' compresa nella tassa se non contiene almeno dieci linee di scritturazione.
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