Regio decreto 2701/1865
Art. 260 — Le contravvenzioni alle prescrizioni della presente tariffa per le quali non sia stabilita una pena speciale …
Art. 260. Le contravvenzioni alle prescrizioni della presente tariffa per le quali non sia stabilita una pena speciale saranno punite con ammenda da lire cinque a lire cinquanta. In caso di recidiva la pena non potra' mai essere minore di lire quindici e si potra' estendere alle lire cento, salvo sempre il caso che il fatto costituisca reato a termini del codice penale e sieno applicabili le disposizioni del medesimo.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2701/1865 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.