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Regio decreto 2701/1865

Art. 259 — I cancellieri che si trovassero nell'impossibilita' di ottenere la riscossione delle somme dovute sui mobili …

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/259parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 259. I cancellieri che si trovassero nell'impossibilita' di ottenere la riscossione delle somme dovute sui mobili del debitore, e quindi riconoscessero indispensabile il procedere all'espropriazione degli stabili di sua spettanza, dovranno riunire i titoli occorrenti, e rimetterli alla direzione demaniale che ne dara' l'incarico ad altro agente delle finanze. Il cancelliere terra' nota di tale trasmissione, ed appena ricevuto il riscontro procedera' alla cancellazione dell'articolo di credito nel modo prescritto dall'ultimo capoverso dell'art. 219, a meno che non riceva istruzioni in contrario. I cancellieri sono pure tenuti di rimettere alle direzioni demaniali i fascicoli che si riferiscono ad articoli di credito riconosciuti inesigibili, quando ne fossero richiesti allo scopo di esaminarli o di far procedere a nuovi atti contro i debitori o chi per essi, osservando pero' il disposto dell'art. 243.

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