Regio decreto 2701/1865
Art. 252 — I procuratori del Re ed i loro sostituiti in occasione di trasferte penali nelle preture dovranno pure verifi…
Art. 252. I procuratori del Re ed i loro sostituiti in occasione di trasferte penali nelle preture dovranno pure verificare la tenuta del registro e dei fascicoli prescritti dagli articoli 209, 247 e 248 ed esaminare la liquidazione delle singole partite: essi potranno anche a tale scopo ordinare la presentazione in ufficio del registro stesso e documenti relativi. In caso di contravvenzioni o di trascuranza tanto per parte del cancelliere che del pretore, dovranno prontamente riferirne all'autorita' superiore per le provvidenze opportune, e nel tempo stesso promuovere l'applicazione delle pene incorse.
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