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Regio decreto 2701/1865

Art. 251 — I cancellieri nel giorno successivo alla data del verbale di verifica dovranno trasmettere al direttore deman…

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Art. 251. I cancellieri nel giorno successivo alla data del verbale di verifica dovranno trasmettere al direttore demaniale colla copia del verbale anche un elenco conforme al modulo che loro sara' rimesso dal medesimo. In esso saranno notate tutte le iscrizioni eseguite nei due mesi scaduti nel registro presentato alla verifica indicando in margine le somme riscosse, che si riferiscano agli articoli di credito in esso riportati. Uniranno pure altro elenco delle riscossioni fatte dei crediti iscritti nei mesi antecedenti, e nel tempo stesso vi faranno annotazione di quelli riconosciuti inesigibili; di questi ultimi non si terra' piu' alcun conto negli elenchi da trasmettersi nei bimestri successivi.

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