Regio decreto 2701/1865
Art. 247 — Gli stessi funzionari dovranno riconoscere e far constare se sieno stati iscritti a registro dritti di copia,…
Art. 247. Gli stessi funzionari dovranno riconoscere e far constare se sieno stati iscritti a registro dritti di copia, se trasmessi agli aventi dritto le somme loro dovute per atti eseguiti, e se gli atti di esecuzione e le quitanze sieno regolamente tenute nel registro prescritto dall'articolo seguente. I verbali di cui negli articoli precedenti dovranno essere riuniti in speciale registro con numero d'ordine progressivo, e di esso si fara' un cenno a calce dell'ultima iscrizione di cadun bimestre. Questa menzione sara' firmata dal cancelliere.
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