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Regio decreto 2701/1865

Art. 246 — Nell'eseguire la verifica prescritta coll'articolo precedente, i procuratori generali ed i procuratori del Re…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/246parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 246. Nell'eseguire la verifica prescritta coll'articolo precedente, i procuratori generali ed i procuratori del Re dovranno pure far risultare dal verbale se le iscrizioni nel registro quitanze (n.° 412 della tariffa civile) sieno state fatte regolarmente, e se le multe od ammende, le spese anticipate dall'erario e quelle di bollo sieno state versate all'ufficio del registro nei termini fissati dall'art. 230 e nella somma integrale riscossa.

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