Regio decreto 2701/1865
Art. 229 — Tuttavolta che esistano depositi a titolo di cauzione o somme di denaro sotto sequestro e di spettanza dei de…
Art. 229. Tuttavolta che esistano depositi a titolo di cauzione o somme di denaro sotto sequestro e di spettanza dei debitori, che sieno sufficienti al rimborso di quanto e' dovuto, essi potranno comparire personalmente od a mezzo di mandatario onde si proceda alla liquidazione delle spese in suo contraddittorio, ed in tal caso se ne fara' risultare con verbale alla presenza del pretore o del presidente, dai quali sara' pronunziata la risoluzione del sequestro e si ordinera' la restituzione della somma residua che verra' eseguita dal cancelliere, il quale dovra' essere munito di speciale mandato dalla parte, sempreche' si tratti di somme esistenti presso la Cassa dei depositi e prestiti.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2701/1865 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.