Regio decreto 2701/1865
Art. 228 — Le tasse e le indennita' di trasferta dovute agli uscieri per avvisi, notificazioni di sentenze, ordinanze o …
Art. 228. Le tasse e le indennita' di trasferta dovute agli uscieri per avvisi, notificazioni di sentenze, ordinanze o parcelle, per precetto, atti esecutivi ed altre relative alle riscossioni delle multe e spese di giustizia non saranno anticipate dall'erario, ma saranno ripetibili soltanto dai condannati e dalle persone responsabili per essi, ad eccezione della tassa che fosse dovuta ai testimoni agli atti di pignoramento.
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