Regio decreto 2701/1865
Art. 223 — Gli uscieri che non avessero eseguiti gli atti loro richiesti nei termini stabiliti cogli articoli 215 e 221,…
Art. 223. Gli uscieri che non avessero eseguiti gli atti loro richiesti nei termini stabiliti cogli articoli 215 e 221, salvo il caso di giustificato legittimo impedimento, saranno puniti colla sospensione da uno a sei mesi; in caso di recidiva saranno puniti colla destituzione. Non sara' considerato impedimento legittimo l'aver eseguito altri atti di loro ufficio. I cancellieri dovranno iscrivere sui repertori degli uscieri le richieste nel giorno medesimo in cui furono da essi fatte, e tale iscrizione sara' prova sufficiente a loro scarico.
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