Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2701/1865Art. 222
Regio decreto 2701/1865

Art. 222 — Il cancelliere che avesse trascurato di dare esecuzione alle prescrizioni fattegli coll'articolo precedente o…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/222parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 222. Il cancelliere che avesse trascurato di dare esecuzione alle prescrizioni fattegli coll'articolo precedente o coll'articolo 215 sara' risponsabile in proprio della intera somma dovuta per multe od ammende e per spese di giustizia, a meno che non gli sia stata accordata qualche proroga e si faccia luogo all'applicazione dell'articolo 258, salvo al medesimo il dritto di agire in proprio e per subingresso contro il debitore.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2701/1865 · fonte Normattiva ↗

← Art. 221 Art. 223 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.