Regio decreto 2701/1865
Art. 222 — Il cancelliere che avesse trascurato di dare esecuzione alle prescrizioni fattegli coll'articolo precedente o…
Art. 222. Il cancelliere che avesse trascurato di dare esecuzione alle prescrizioni fattegli coll'articolo precedente o coll'articolo 215 sara' risponsabile in proprio della intera somma dovuta per multe od ammende e per spese di giustizia, a meno che non gli sia stata accordata qualche proroga e si faccia luogo all'applicazione dell'articolo 258, salvo al medesimo il dritto di agire in proprio e per subingresso contro il debitore.
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