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Regio decreto 2701/1865

Art. 22 — La durata delle operazioni, di cui al n.° 2.° dell'art

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/22parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 22. La durata delle operazioni, di cui al n.° 2.° dell'art. 20, sara' comprovata per mezzo di certificati dei pretori od ufficiali di polizia giudiziaria, intervenuti agli atti del processo, e la stessa cosa dovra' osservarsi per la durata ed il numero delle vacazioni. Questi certificati serviranno di base alla tassa, e saranno scritti appie' della relazione dei medici e chirurghi. Per le vacazioni, di cui al n.° 3 dello stesso art. 20, i certificati saranno stesi dal presidente in margine dei verbali di udienza. Allorche' non verra' assegnata che una sola vacazione, bastera' che l'indicazione del tempo impiegato sia fatta nel verbale.

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