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Regio decreto 2701/1865

Art. 21 — Le vacazioni di cui e' cenno nel precedente e negli articoli successivi sono di ore due, e nel calcolo delle …

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Art. 21. Le vacazioni di cui e' cenno nel precedente e negli articoli successivi sono di ore due, e nel calcolo delle medesime non sara' mai computato il tempo impiegato nell'andata e nel ritorno. Il dritto di vacazione non si divide che per meta'; trascorsa un'ora ed un quarto sara' dovuto il dritto intiero. Per ogni giornata non potranno essere assegnate piu' di quattro vacazioni.

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