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Regio decreto 2701/1865

Art. 210 — Nell'eseguire le iscrizioni degli articoli di credito dovranno i cancellieri riportare tutte le indicazioni a…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/210parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 210. Nell'eseguire le iscrizioni degli articoli di credito dovranno i cancellieri riportare tutte le indicazioni accennate nei moduli a stampa, e qualora vi siano persone tenute solidariamente al pagamento od altrimenti responsabili pei debitori, dovranno indicarle nel contesto od in calce dell'iscrizione ond'essere compresa negli avvisi di pagamento di cui al successivo articolo 214. Faranno inoltre constare della pena sussidiaria del carcere pronunziata dalla sentenza e quando non vi fosse determinata indicheranno applicabile l'articolo 67 del codice penale e per le provincie toscane l'articolo 71 del codice penale in vigore e 9 del regolamento di polizia punitiva annesso al decreto 20 giugno 1853.

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