Regio decreto 2701/1865
Art. 209 — I cancellieri dovranno tenere un registro da numerarsi e vidimarsi dai direttori demaniali, e che verra' loro…
Art. 209. I cancellieri dovranno tenere un registro da numerarsi e vidimarsi dai direttori demaniali, e che verra' loro dai medesimi trasmesso. In esso iscriveranno altrettanti articoli di credito, quanti sono i condannati non solidariamente tenuti, di mano in mano che sara' scaduto il termine prefisso per l'appello dalle sentenze ed ordinanze, e cio' quand'anche avessero eseguito il pagamento delle spese e delle multe od ammende dovute. In caso di desistenza inscriveranno articolo di credito contro la parte che vi e' tenuta nel giorno stesso in cui fu ricevuta la sua dichiarazione. Ciascuna iscrizione dovra' portare un numero progressivo ed il richiamo al numero d'ordine della nota delle spese di cui all'articolo 59 ultimo capoverso e quello della sentenza od ordinanza. Trattandosi di sentenze od ordinanze portate in appello e confermate, i cancellieri dovranno eseguire le iscrizioni degli articoli sotto la data della rimessione degli atti loro fatta dal pubblico ministero o dal pretore.
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