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Regio decreto 2701/1865

Art. 203 — In entrambi i casi accennati dall'articolo precedente dovranno i cancellieri formare una sola nota a termini …

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/203parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 203. In entrambi i casi accennati dall'articolo precedente dovranno i cancellieri formare una sola nota a termini dell'articolo 194 e comprendere in essa le spese tutte tanto del primo che del secondo giudicio. A quest'effetto i cancellieri dei pretori e dei tribunali correzionali, in occasione della trasmissione degli atti per l'appello, vi uniranno la nota delle spese occorse nella spedizione del processo distinta come e' cenno nel precedente articolo 199, e viceversa, i cancellieri della corte o del tribunale correzionale col ritorno degli atti, cui sara' annessa copia della sentenza in conformita' del disposto dall'articolo 329 del codice di procedura penale, vi uniranno ugualmente la nota delle spese cui diede luogo il giudicio di appello.

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