Regio decreto 2701/1865
Art. 202 — In occasione di appello dalle sentenze dei pretori o dei tribunali correzionali, se la sentenza definitiva de…
Art. 202. In occasione di appello dalle sentenze dei pretori o dei tribunali correzionali, se la sentenza definitiva dell'autorita' superiore avra' confermata quella appellata, oppure avra' solamente ridotta la pena, la nota generale delle spese dovra' essere fatta dal cancelliere dell'autorita' giudiziaria che avra' emanato la sentenza portata in appello. Qualora invece la pena inflitta nella stessa sentenza venga ad essere aumentata in appello, la nota generale anzidetta dovra' in tal caso essere fatta dal cancelliere dell'autorita' giudiziaria che avra' pronunziato in secondo grado.
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