Regio decreto 2701/1865
Art. 194 — I cancellieri presso le autorita' giudiziarie che avranno pronunziate le sentenze od ordinanze definitive sul…
Art. 194. I cancellieri presso le autorita' giudiziarie che avranno pronunziate le sentenze od ordinanze definitive sulle processure in materia penale o che avranno ricevuto l'atto di desistenza dovranno nel termine di giorni dieci redigere uno stato di liquidazione, ossia una nota di tutte le spese di giustizia, che sono ripetibili a termini di questa tariffa, valendosi delle note o parcelle unite agli atti e confrontandole cogli atti medesimi. Le note per tal modo redatte dovranno conservarsi in ufficio in originale e giusta le prescrizioni dell'articolo 59.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2701/1865 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.