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Regio decreto 2701/1865

Art. 194 — I cancellieri presso le autorita' giudiziarie che avranno pronunziate le sentenze od ordinanze definitive sul…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/194parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 194. I cancellieri presso le autorita' giudiziarie che avranno pronunziate le sentenze od ordinanze definitive sulle processure in materia penale o che avranno ricevuto l'atto di desistenza dovranno nel termine di giorni dieci redigere uno stato di liquidazione, ossia una nota di tutte le spese di giustizia, che sono ripetibili a termini di questa tariffa, valendosi delle note o parcelle unite agli atti e confrontandole cogli atti medesimi. Le note per tal modo redatte dovranno conservarsi in ufficio in originale e giusta le prescrizioni dell'articolo 59.

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