Regio decreto 2701/1865
Art. 193 — I procuratori generali faranno conservare nel loro ufficio uno dei due originali degli stati riassuntivi dei …
Art. 193. I procuratori generali faranno conservare nel loro ufficio uno dei due originali degli stati riassuntivi dei proventi degli uscieri. L'altro originale degli stessi stati sara' trasmesso al ministero di grazia e giustizia unendovi una tabella portante il quadro complessivo dei proventi e spese relative in ciascun distretto di corte.
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