Regio decreto 2701/1865
Art. 180 — Cogli stati trimestrali dei proventi in materia civile e penale, che dagli uscieri delle corti dovranno esser…
Art. 180. Cogli stati trimestrali dei proventi in materia civile e penale, che dagli uscieri delle corti dovranno essere rimessi ai procuratori generali a termini dell'articolo 170 di questa tariffa e delli numeri 460 e 461 di quella civile, si dovra' compilare per doppio originale uno stato riassuntivo, giusta il modulo determinato dal ministero di grazia e giustizia.
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