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Regio decreto 2701/1865

Art. 179 — Spetta ai procuratori generali presso le corti il determinare l'ammontare delle indennita' da accordarsi a te…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/179parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 179. Spetta ai procuratori generali presso le corti il determinare l'ammontare delle indennita' da accordarsi a termini degli articoli precedenti, ed il rilasciare gli ordini di pagamento sulle casse dello Stato. Il ministro di grazia e giustizia potra' sulla proposta dei procuratori generali accordare in fine di cadun anno maggiori sussidi agli uscieri di mandamento e dei tribunali che non ostante quelli gia' accordati non avessero raggiunta la somma determinata coll'art. 173, in modo pero' da non potersi mai in complesso eccedere la somma medesima.

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