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Regio decreto 2701/1865

Art. 16 — Per facilitare l'accertamento delle indennita' di trasferta i prefetti, quando non sia gia' redatto, faranno …

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/16parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 16. Per facilitare l'accertamento delle indennita' di trasferta i prefetti, quando non sia gia' redatto, faranno stendere dagli ingegneri provinciali uno stato delle distanze in chilometri che separano ciascun comune dal capoluogo del mandamento, e da quelli dove hanno sede il tribunale correzionale e la corte d'appello. Gli stessi prefetti faranno inoltre compilare dalle giunte di ogni comune, col mezzo di apposita deliberazione, altro stato delle distanze che separano ogni borgata, parrocchia, od altra qualsiasi frazione di territorio che dipende da un capoluogo di comune tutto assieme riunito, ovvero concorre a formarlo, prendendo per base nell'ultimo caso la borgata, parrocchia o frazione dove esiste la casa comunale. Le giunte anzidette faranno anche constare delle distanze che separano le dette localita' dai comuni limitrofi, e se le medesime trovansi in senso opposto a quello del comune da cui dipendono in direzione del capoluogo di pretura, di tribunale e della corte d'appello. Nella formazione di questo secondo stato le giunte comunali dovranno farsi carico delle sole borgate, parrocchie o frazioni staccate che comprendano un numero di abitanti non minore di cento individui; nel caso si tratti di territori in cui si trovi un numero ragguardevole di case, ville o cascinali a varie distanze, dovranno farsi divisioni speciali nello stato suddetto indicandoli per vallate o monti, o per regione a modo da formarsi un complesso di abitanti non minore di cento e non maggiore di duecentocinquanta, ed indicarsi la distanza dal punto approssimativamente piu' centrale. Quando non si abbia un numero di abitanti maggiore di cento per caduna di tali regioni o vallate, non si terra' conto di altra distanza fuor quella del comune, della parrocchia o della borgata cui essi appartengono. Gli stati originali saranno conservati negli uffici di prefettura. Copia autentica del primo sara' depositata nelle cancellerie delle corti d'appello ed assise, dei tribunali correzionali, delle preture di mandamento ed urbane, e del secondo nelle sole cancellerie delle preture da cui dipendono i detti comuni, e negli uffici del pubblico ministero. Tanto l'uno che l'altro di tali stati dovranno essere muniti del visto del procuratore del Re, della data, firma e timbro d'ufficio. Copia di entrambi sara', a cura dei detti prefetti, trasmessa al ministero di grazia e giustizia e dei culti, non che a quello delle finanze, ed altra sara' rimessa alle direzioni demaniali ed agli agenti incaricati del pagamento e della verificazione delle spese di giustizia.

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