Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2701/1865Art. 15
Regio decreto 2701/1865

Art. 15 — Non e' dovuta alcuna indennita' alle guardie campestri ne' per la rimessione o trasmissione dei loro verbali,…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/15parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 15. Non e' dovuta alcuna indennita' alle guardie campestri ne' per la rimessione o trasmissione dei loro verbali, ne' per la traduzione avanti l'autorita' competente delle persone arrestate secondo l'obbligo loro imposto dagli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale. Cio' nondimeno le dette guardie chiamate fuori del mandamento nella di cui cerchia trovasi il comune di loro residenza, sia per essere sentite come testimoni nei casi in cui non avessero steso verbale, sia per dare schiarimenti sui fatti narrati nei loro verbali, avranno dritto alle indennita' accordate ai testimoni ordinari. Lo stesso si osservera' quando saranno chiamate al capoluogo di mandamento ove non avessero la loro residenza per fare testimonianza di fatti estranei alle loro funzioni. Le disposizioni di questo articolo sono applicabili ai carabinieri reali, alle guardie di pubblica sicurezza, doganali e forestali ed altri impiegati delle amministrazioni.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2701/1865 · fonte Normattiva ↗

← Art. 14 Art. 16 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.